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Organizzazione Internazionale Leader nella tecnologia piu' avanzataAddebito della separazione alla moglie che nelle foto è in atteggiamenti intimi con un altro
Sono prova della violazione del dovere di fedeltà, che giustifica quindi l'addebito della separazione le foto che ritraggono il coniuge in atteggiamenti amorosi con un'altra persona quando il matrimonio è in corso
Leggere la chat Whatsapp per scoprire un tradimento: è legale?
Scoprire un tradimento spiando sul cellulare del coniuge potrebbe avere implicazioni legali. Esploriamo l’uso dei dati sensibili in difesa e la linea tra privacy e verità.
Tempo fa la Cassazione aveva detto che strappare dalle mani del proprio partner il cellulare per controllarne il contenuto e verificare se vi siano prove di un’eventuale infedeltà integra il reato di rapina. In quella occasione molti si chiesero se invece, in assenza di violenza, il fatto di leggere la chat Whatsapp per scoprire un tradimento è legale.
Immaginiamo il caso di un uomo che abbia inavvertitamente lasciato il proprio smartphone sul divano mentre sta sotto la doccia. La moglie se ne accorge e, di nascosto, apre le chat per leggere gli ultimi messaggi inviati dal marito. Lì scopre che vi sono conversazioni e video hot con un’altra donna. Ebbene, una prova del genere, seppur acquisita contro la volontà del titolare dello smartphone, e quindi violando le più basilari norme sulla privacy, potrebbe essere ritenuta lecita?
La questione è davvero spinosa e, proprio per questo, è intervenuta di recente la Cassazione per fornire un importante chiarimenti. Vediamo dunque cosa ne pensa la giurisprudenza. In questo articolo scopriremo se si possono leggere le chat WhatsApp di una persona per dimostrare un tradimento o se invece un atto di questo tipo, costituendo violazione della privacy, possa essere invece fonte di responsabilità civile o penale. Ma procediamo con ordine.
Indice
* Prove acquisite in modo illegale: sono valide?
* Posso utilizzare i messaggi di Whatsapp come prova di un tradimento?
Investigatore Privato, Cosa succede se uno dei due coniugi non vuole
Non c’è alcun valido motivo per opporsi al divorzio tranne un’eventuale riconciliazione dei coniugi.
Non sono rari i casi in cui un coniuge non voglia concedere il divorzio all’altro. Le ragioni alla base del rifiuto possono essere di natura diversa ad esempio per una ripicca, per evitare che l’ex marito o l’ex moglie convoli a nuove nozze o per ragioni economiche posto che con il divorzio si perdono tutti i diritti successori nei confronti dell’ex partner e l’assegno divorzile spetta solo se si versa in stato di bisogno. Pertanto, cosa succede se uno dei due coniugi non vuole divorziare?
La risposta è semplice: si può iniziare una causa in Tribunale, presentando una domanda di divorzio giudiziale.
Il diritto al divorzio infatti è un diritto irrinunciabile, riconosciuto a ciascun coniuge anche senza il consenso dell’altro.
Esiste però una ragione valida per opporsi al divorzio rappresentata dall’eventuale riconciliazione intervenuta tra i coniugi. Posto che per legge tra la separazione e il divorzio deve intercorrere un determinato periodo di tempo, se durante tale periodo la coppia ad esempio dovesse tornare a vivere stabilmente insieme, la separazione si interrompe. Perciò, se i due intendono divorziare, dovranno procedere a una nuova separazione.
Indice
* Come si può divorziare?
* È possibile rifiutare il divorzio?
* Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?
* Quando è possibile opporsi al divorzio?
Come si può divorziare?
Il divorzio può essere di due tipi:
* consensuale, quando i coniugi trovano un accordo su come proseguire la propria vita dopo lo scioglimento definitivo dell’unione matrimoniale con riguardo agli aspetti patrimoniali (vedi l’assegnazione della casa familiare o l’assegno di mantenimento) e/o agli aspetti riguardanti i figli (affidamento, collocamento, mantenimento, diritto di visita del genitore non collocatario).
Per divorziare consensualmente i coniugi possono:
* presentare un’istanza congiunta in Tribunale;
* ricorrere alla negoziazione assistita dai rispettivi avvocati;
* effettuare una dichiarazione in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile ma solo se non hanno figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti;
* giudiziale, quando manca l’accordo tra i coniugi. In tal caso uno dei può rivolgersi al Tribunale affinché pronunci lo scioglimento del matrimonio, se è stato celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se è stato celebrato in chiesa e poi regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.
A proposito del divorzio giudiziale è importante sapere che grazie alla riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, oggi è possibile presentare con un unico atto, nella specie un ricorso, davanti allo stesso giudice, la richiesta di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso.
È possibile rifiutare il divorzio?
Se un coniuge propone all’altro di divorziare consensualmente, ovvero accordandosi tra loro sugli aspetti patrimoniali e/o familiari del divorzio, questi non è obbligato ad accettare la proposta.
Se da un lato però può rifiutarsi di procedere in tal senso dall’altro non può rifiutare il divorzio. Da ciò consegue che essendo il divorzio giudiziale comunque possibile, spetta al coniuge che intende ottenerlo, rivolgersi al giudice.
Non si può quindi impedire il divorzio se uno dei coniugi lo vuole.
Come si può divorziare senza il consenso del coniuge?
Come già anticipato si può divorziare senza il consenso del coniuge chiedendo il divorzio giudiziale.
A tal fine la parte interessata deve rivolgersi a un avvocato, preferibilmente esperto in diritto di famiglia, perché avvii la causa in Tribunale. Affinché sia pronunciato il divorzio, il richiedente può sostenere semplicemente che “la convivenza è divenuta intollerabile” senza dovere per forza dimostrare l’intervenuta crisi matrimoniale.
Il coniuge che ha rifiutato la proposta di divorzio consensuale, non può che prendere atto della volontà dell’ex marito o dell’ex moglie, eventualmente difendendosi in giudizio e sostenendo le proprie ragioni ma non può opporsi alla pronuncia dello/a scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Può anche decidere di non costituirsi in giudizio; così facendo però non potrà esporre il proprio punto di vista al giudice.
Peraltro, il procedimento farà ugualmente il suo corso e si arriverà comunque ad una sentenza di divorzio.
Quando è possibile opporsi al divorzio?
Una ragione valida per opporsi al divorzio è rappresentata dall’intervenuta riconciliazione tra i coniugi, che ha interrotto la separazione.
Per legge è possibile chiedere il divorzio solo dopo che sono decorsi 6 mesi in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale. Se in tale periodo i coniugi dovessero riconciliarsi, la separazione cessa.
La riconciliazione potrà avvenire in forme differenti:
* tacitamente, ovvero con un comportamento che è incompatibile con lo stato di separazione (ad esempio i coniugi tornano a vivere stabilmente insieme);
* oppure con una dichiarazione scritta nella quale il marito e la moglie mettono per iscritto l’intenzione di riprendere la vita matrimoniale.
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In pratica la riconciliazione è l’unico modo per opporsi al divorzio e porta al ripristino della comunione di vita tra i coniugi.
Se la riconciliazione non dovesse sortire effetti positivi, la coppia dovrà procedere a una nuova separazione prima di richiedere il divorzio.
Prove acquisite in modo illegale: sono valide?
È davvero possibile utilizzare Whatsapp per scoprire se il tuo partner ti tradisce? E se si, ciò può influenzare legalmente la separazione tra coniugi? Ci troviamo di fronte a domande che toccano la sfera personale e intima di ciascuno di noi, ma che al contempo si intersecano con le leggi sulla privacy e i diritti individuali.
In passato ci sono stati numerosi giudici che hanno ritenuto utilizzabili, all’interno di un giudizio civile, prove ottenute in modo illecito, ossia violando le regole sull’altrui riservatezza. Un esempio: l’8 maggio 2013 il tribunale di Torino aveva detto che il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che vieti l’utilizzo di prove acquisite in modo illecito, ossia commettendo un reato contro l’altrui privacy. Al massimo, il giudice, chiamato a decidere del singolo caso, dovrà valutare, di volta in volta, il bilanciamento tra i due interessi in conflitto: quello della riservatezza e quello del diritto alla difesa.
Questo significa, ad esempio, che chi entra nell’altrui casella di posta elettronica o clonando/intercettando l’account WhatsApp riesca a leggere una conversazione segreta, può portare tali prove sul banco del giudice per far valere un proprio diritto. Potrebbe essere, per esempio, un atto di infedeltà del dipendente verso il datore di lavoro, o un tradimento coniugale.
Posso utilizzare i messaggi di Whatsapp come prova di un tradimento?
Secondo una recente decisione della Cassazione [1], i dati sensibili raccolti da Whatsapp altrui, nonostante sia stato letto di segreto e senza autorizzazione, possono essere utilizzati a scopo difensivo in un procedimento legale, come ad esempio quello di separazione. Questo significa che le conversazioni e i video “hot” trovati su Whatsapp potrebbero essere usati come prova di un tradimento.
Poniamo il caso di Tizio, che scopre messaggi compromettenti sul telefono della moglie, Sempronia. Se Tizio decidesse di separarsi e volesse addebitare la separazione a Sempronia, potrebbe utilizzare quei messaggi come prova.
Non è una violazione della privacy utilizzare i dati sensibili di Whatsapp in questo modo?
È comprensibile pensare che l’uso di tali dati possa rappresentare una violazione della privacy. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, in casi come questi, l’uso dei dati sensibili è permesso se avviene puramente a scopo difensivo, ossia per difendere i propri diritti. La tutela giudiziaria, del resto, è un diritto sacrosanto riconosciuto dalla stessa Costituzione (art. 24) che dunque non può essere sottoposta a limitazioni. Questo è coerente con le nuove regolamentazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Qual è il ruolo della prova del tradimento nel procedimento di separazione?
La prova del tradimento può influire sulla decisione del giudice di addebitare la separazione a uno dei coniugi. Con l’addebito, il coniuge responsabile perde – semmai ne avesse avuto diritto – la possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento; inoltre perde la qualità di erede legittimo.
Tuttavia, è necessario dimostrare che il tradimento sia stato la causa effettiva dell’intollerabilità della convivenza coniugale. Pertanto chi riesce a dimostrare che la crisi coniugale sia iniziata prima dell’infedeltà, non subisce l’addebito ma ha l’onere di provare tale circostanza.
Riprendendo l’esempio di Tizio e Sempronia, se Tizio vuole addebitare la separazione a Sempronia a causa del suo tradimento, dovrà dimostrare che è stata l’infedeltà di Sempronia a rendere intollerabile la loro convivenza. Se Sempronia sostiene che la loro crisi coniugale è iniziata prima del suo tradimento, sarà lei a doverlo dimostrare.
Quali sono le implicazioni etiche di questo tipo di decisioni?
Mentre la legge sembra chiara, le implicazioni etiche di tali decisioni sono un territorio più complesso e soggettivo. Alcuni potrebbero sostenere che l’uso di dati personali in questo modo viola i diritti individuali alla privacy. Altri, invece, potrebbero vedere in questa possibilità un mezzo legittimo per scoprire la verità e difendere i propri diritti in caso di separazione. Di certo, non è bello pensare a un mondo di coppie dove si fa a gara per leggere di nascosto il cellulare del partner per trovare eventuali prove.
Un punto cruciale da ricordare è che, sebbene la legge permetta l’uso dei dati sensibili a scopo difensivo, ciò non dovrebbe essere interpretato come un avallo alla violenza: come abbiamo detto in apertura, si può leggere il cellulare solo se questo è incustodito e non anche se si trova nelle mani del partner, strappandoglielo di dosso.
Addebito della separazione
Ammissibile e rilevante la prova del tradimento che il marito ha fornito in sede di separazione e sulla quale ha fondato la richiesta di addebito alla moglie. Non c'è dubbio che le foto prodotte ritraggano la signora in atteggiamenti amorosi con un altro uomo in costanza di matrimonio.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1019/2022 (sotto allegata) conferma l'addebito a carico della donna, come già sancito dal giudice di primo grado. Vediamo le ragioni per le quali è giunta a questa conclusione.
Una donna impugna la sentenza con cui il tribunale ha dichiarato la separazione coniugale con addebito a suo carico. Punto di cui la donna chiede la riforma perché a suo dire la relazione extraconiugale intrapresa durante il matrimonio è successiva alla crisi coniugale. Il tradimento inoltre non è stato provato da controparte, che ha fondato la sua versione dei fatti solo su una relazione investigativa, contestata nel suo contenuto e nel suo valore probatorio.
Impugnazione che però la Corte di Appello di Milano respinge perché, in base all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: "possono costituire prova della violazione del dovere di fedeltà coniugale e giustificare, pertanto, l'addebito della separazione, le fotografie che mostrano il marito in un atteggiamento di intimità con una donna che, secondo la comune esperienza, induce a presumere l'esistenza tra i due della relazione extraconiugale (Cass., sez. 1, ord. 24.2.2020 n. 4899)".
Leggi anche L'addebito della separazione
Infedeltà coniugale: ultime sentenze
Violazione degli obblighi matrimoniali; crisi del rapporto di coppia; motivazione della separazione e addebito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico.
Indice
* 1 Crisi della coppia, infedeltà, separazione
* 2 Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
* 3 L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
* 4 Adulterio e intollerabilità della convivenza
* 5 Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
* 6 Valutazione dell’addebito della separazione
* 7 Infedeltà successiva alla crisi coniugale
* 8 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 9 Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
* 10 Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
* 11 Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
* 12 Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
* 13 Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
* 14 Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
* 15 Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
* 16 Stabile relazione extraconiugale
* 17 Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
* 18 Richiesta di separazione con addebito
* 19 Violazione dell’obbligo di fedeltà
* 20 Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
* 21 Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
* 22 L’infedeltà coniugale
* 23 L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
* 24 Degradazione del rapporto coniugale
* 25 Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
* 26 Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
* 27 Infedeltà coniugale e investigatore privato
* 28 Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
* 29 L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
* 30 L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
* 31 La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
* 32 L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
* 33 Fatto ingiusto per la morale della famiglia
Crisi della coppia, infedeltà, separazione
La dichiarazione di addebito implica la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Tale principio trova applicazione anche in riferimento all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, di regola ritenuta idonea a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, salvo venga accertato che nel caso concreto l’infedeltà si sia manifestata in una situazione di deterioramento dei rapporti già in atto con una convivenza già ritenuta intollerabile dalle parti.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n.25966
Infedeltà: quando è escluso l’addebito della separazione?
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (escluso, nella specie, l’addebito della separazione in capo alla moglie, atteso che l’iscrizione della donna a siti web di incontri era stata scoperta dal marito solo dopo che quest’ultimo aveva già depositato il ricorso per la separazione coniugale).
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2022, n.16822
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale
Ai fini dell’addebitabilità della separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale costituisce una violazione particolarmente grave, sufficiente, di regola, a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale (con un accertamento rigoroso attraverso il quale emerga la preesistenza di una crisi già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).
Tribunale Benevento sez. I, 03/05/2022, n.1035
Adulterio e intollerabilità della convivenza
Se la richiesta di addebito si fonda sull’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, posto che l’adulterio rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. che determina normalmente l’intollerabilità della convivenza, tale comportamento, se provato, giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile ed in tale ipotesi i fatti che escludono il nesso di causalità tra l’adulterio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza devono essere provati dalla parte resistente alla domanda di addebito.
Tribunale Vibo Valentia, 21/04/2022, n.307
Determinazione dell’intollerabilità della convivenza
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, era stata provata l’esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale da parte della moglie).
Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11130
Valutazione dell’addebito della separazione
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 04/04/2022, n.1200
Infedeltà successiva alla crisi coniugale
Nella separazione coniugale, sebbene siano provate le condotte violative dell’obbligo di fedeltà da parte di un coniuge, l’addebito va escluso qualora risulti provata l’anteriorità della crisi della coppia rispetto all’infedeltà: ciò infatti esclude il nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Tribunale Cuneo sez. I, 15/03/2022, n.259
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 22/02/2022, n.714
Valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi
Ai fini della pronuncia di addebito nella separazione, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Bari sez. I, 27/12/2021, n.4658
Addebito della separazione: onere della prova e preesistenza della crisi coniugale
Ai fini dell’addebito della separazione, la regola generale per cui l’onere di provare, sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che nascono dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questo comportamento nel rendere intollerabile la convivenza, grava sulla parte che richiedente l’addebito, rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Teramo, 03/12/2021, n.1084
Pronuncia di addebito per infedeltà: riparto dell’onere probatorio
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti a carico dei coniugi; è invece necessario accertare che tale violazione sia stata causa efficiente della crisi coniugale. In merito invece alla ripartizione dell’onere della prova, grava sulla parte che richieda l’addebito per inosservanza dell’obbligo di fedeltà l’onere di provare la condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Monza sez. IV, 15/11/2021, n.2068
Pronuncia di addebito per infedeltà: presupposti
La pronuncia di addebito nella separazione coniugale presuppone due condizioni: 1. un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio; 2. il nesso tra tale condotta e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ciò premesso, se da un lato è vero che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che determina di regola l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e può giustificare l’addebito della separazione, è vero altresì che affinché l’infedeltà possa assurgere a causa di separazione con addebito bisogna constatare anche il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale. Ad ogni modo incombe sulla parte richiedente l’addebito l’onere di provare la condotta infedele del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare che la crisi matrimoniale sia anteriore all’accertata infedeltà.
Tribunale Locri sez. I, 02/11/2021, n.761
Comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri del matrimonio
Presupposto essenziale dell’addebito è un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa. Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Tribunale Torino sez. VII, 17/09/2020, n.3064
Infedeltà: causa dell’addebito della separazione
L’infedeltà coniugale può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione solo quando risulti accertato che la crisi dell’unione sia ad essa causalmente riconducibile; viceversa, l’infedeltà, se successiva al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito.
Tribunale Ravenna sez. I, 03/09/2020, n.665
Infedeltà, addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio
L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso.
La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito. Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale.
Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.
Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463
Stabile relazione extraconiugale
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi, e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Tribunale Ravenna, 09/03/2020, n.229
Infedeltà: addebito della separazione al coniuge responsabile
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Perugia, 20/01/2020, n.33
Richiesta di separazione con addebito
Quando la separazione con addebito viene richiesta da un coniuge che rilevi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte dell’altro, grava su di esso l’onere di provare l’esistenza del nesso di causalità intercorrente tra la condotta infedele posta in essere dall’altro coniuge e la conseguente intollerabilità del prosieguo della convivenza. In tale ipotesi, grava sul coniuge che eccepisce l’inefficacia della domanda di separazione con addebito per infedeltà l’onere di provare il contrario, adducendo, ad esempio, elementi idonei a sostenere l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento infedele tenuto.
Tribunale Salerno sez. I, 09/01/2020, n.84
Violazione dell’obbligo di fedeltà
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso la valutazione del comportamento dei coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Corte appello Milano, 06/05/2019, n.1965
Infedeltà coniugale e tutela aquiliana
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale comporta il risarcimento del danno non patrimoniale solo ove la condizione di afflizione indotta nell’altro coniuge superi la soglia della normale tollerabilità e si traduca, per le modalità con le quali è realizzata, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.
Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598
Nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale
In materia di separazione e divorzio, l’esistenza di una stabile relazione extraconiugale rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, dunque, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. A ogni modo, l’addebito è escluso se si accerti la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso di specie, a fronte della accertata stabile relazione extraconiugale del marito, il Tribunale ne ha addebitato la responsabilità, in quanto quest’ultimo si era limitato solo a sottolineare una presunta insormontabile incompatibilità di carattere tra i coniugi, di per sé sola non sufficiente a fondare l’intollerabilità della convivenza.
Tribunale Caltagirone, 24/02/2018, n.140
L’infedeltà coniugale
L’infedeltà coniugale costituisce una violazione degli obblighi matrimoniali particolarmente grave, potenzialmente idonea a porsi anche quale unica motivazione della separazione. (Nella specie – ha osservato la Suprema corte – non è stato provato che l’infedeltà attribuita alla moglie si ponga in rapporto di causalità con le crisi del rapporto di coppia e non sia intervenuta in una fase in cui tra i coniugi vi era una convivenza ormai puramente formale.
La Corte d’appello, prosegue la Suprema corte, ha – altresì – evidenziato che le proprie riflessioni avevano trovato ulteriore riscontro nella confidenza fatta dalla moglie alla sua psicoterapeuta, circa l’assenza di rapporti intimi con il marito già da alcuni anni prima della separazione. Queste valutazioni, congruamente motivate e non tutte specificamente contestate, ha concluso la Suprema corte, non sono suscettibili di riesame, in sede di giudizio di legittimità).
Cassazione civile sez. I, 20/06/2017, n.15200
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale
Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.
Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317
Degradazione del rapporto coniugale
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito relativamente al diniego della circostanza attenuante di aver agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (infedeltà coniugale della vittima) con la ragione che la degradazione del rapporto coniugale durava da parecchio tempo, e non poteva essere attribuita in maniera netta al comportamento infedele della vittima; l’imputato, condannato per l’omicidio della moglie, da diverso tempo aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e violenti nei confronti della donna, la quale da alcune settimane si era allontanata dalla casa coniugale.
Cassazione penale sez. I, 14/11/2013, n.50639
Offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).
Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929
Infedeltà coniugale: revocazione della donazione per ingratitudine
Non è censurabile la sentenza del giudice di merito che, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, qualifica “ingiuria grave” la mancanza di solidarietà e di riconoscenza nonché il malanimo insito nel complessivo comportamento di infedeltà della moglie.
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936
Infedeltà coniugale e investigatore privato
Non integra gli estremi dell’art. 498 c.p. né di altro illecito, penale o amministrativo, la condotta dell’imputato consistita nel mostrare una placca con la dicitura “investigatore privato”, contestata come segno distintivo da investigatore privato, per il quale è richiesta specifica abilitazione dello stato, innanzitutto perché la fattispecie di cui all’art. 98 comma 1 c.p. non è più un reato bensì un illecito amministrativo, in secondo luogo perché non esiste un segno distintivo “ufficiale” degli investigatori privati.
(Nella specie l’imputato era entrato in un settore riservato dello Stadio di calcio per assistere alla partita dopo avere sostenuto allo steward di essere delle forze di polizia, ma, interpellato da parte del servizio di vigilanza in sede di controllo del biglietto prima e dei carabinieri poi, aveva dichiarato a questi ultimi che stava lavorando come investigatore privato ad un caso di infedeltà coniugale e a consegnare un portafogli al cui interno era la placca con la dicitura “investigatore privato”).
Tribunale La Spezia, 24/11/2010, n.1069
Violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale
Ritenuto che i doveri coniugali ex art. 143 c.c. hanno contenuto e rilevanza strettamente giuridici, oltre che morali; ritenuto che l’infedeltà coniugale consumata qualora non preesista, tra le parti, una irrimediabile situazione di crisi affettiva e spirituale, costituisce grave violazione dei doveri giuridici scaturenti dal vincolo matrimoniale, violazione che è fonte di responsabilità risarcitoria aquiliana del coniuge infedele in quanto – anche per le modalità, la frequenza e le circostanze dell’adulterio – quest’ultimo ha certamente leso diritti fondamentali ed inviolabili della persona anche costituzionalmente rilevanti (l’onere e la dignità); ritenuto che le sanzioni collegate all’addebitabilità della separazione (e del divorzio) possono essere, non di rado, inapplicabili, o inutili, o dannose per il coniuge offeso, ed, in ogni caso, hanno una funzione meramente punitiva e non satisfattoria, il coniuge infedele deve risarcire, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2043 e 2059 (art. 2 e 29 cost.), il coniuge tradito con l’esborso di una somma di denaro, quantificabile anche in via presuntiva, per i danni a quest’ultimo, senza alcun dubbio, arrecati con la propria condotta gravemente illecita.
Tribunale Prato, 18/02/2010
L’addebito della separazione e l’affidamento condiviso della prole
L’addebito della separazione per infedeltà coniugale non osta di per sè al regime di affidamento condiviso della prole, avuto riguardo, da un lato, all’interesse della prole stessa e, dall’altro, al fatto che l’addebito non implica senz’altro un giudizio negativo sulla figura genitoriale (Nel caso di specie, la separazione era stata addebitata alla moglie, a causa di una stabile relazione sentimentale con un altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio. Tuttavia, poiché dall’istruttoria di causa era comunque emerso un buon rapporto madre-figlio, giacché quest’ultimo era ben accudito e non mostrava disagio psicologico alcuno, il Giudice – in applicazione del principio di cui in massima – nel dichiarare l’addebito della separazione alla moglie ha disposto l’affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre).
Tribunale Modena sez. II, 20/02/2008, n.281
L’infedeltà coniugale dalla consorte e test del Dna
Il marito, avuta notizia dell’infedeltà coniugale dalla consorte, non può utilizzare l’esito della prova ematologia per disconoscere la paternità di quelli che credeva i suoi figli. Prima deve dimostrare che la donna lo ha tradito, perché il test sul DNA non vale come “implicita prova dell’adulterio”.
Cassazione civile sez. I, 22/10/2002, n.14887
La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale
In tema di circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale (art. 62 n. 1 c.p.), va escluso che un omicidio, commesso per salvaguardare l’onore pretesamente offeso dalla relazione amorosa con il proprio coniuge, e per ricostituire l’unità familiare, trovi approvazione nella coscienza etica collettiva: la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva.
Cassazione penale sez. I, 14/10/1996, n.9254
L’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale
La causa d’onore non può identificarsi con un malinteso senso dell’orgoglio maschile che è incompatibile con i valori sociali che si sono consolidati nella moderna società in tema di infedeltà coniugale. Ed infatti gli istituti apprestati a tutela dell’inconciliabilità della prosecuzione del vincolo coniugale nell’ipotesi di infedeltà non permettono di affermare che sia configurabile l’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale nella condotta di chi uccide l’amante della propria moglie per ricostituire l’unità familiare.
Cassazione penale sez. I, 01/03/1994, n.4439
Fatto ingiusto per la morale della famiglia
In tema di provocazione, l’infedeltà coniugale costituisce “fatto ingiusto” per la morale della famiglia e per la civile convivenza.
Cassazione penale sez. I, 04/12/1992
Ilary Blasi e l'«investigatore privato» per seguire Francesco Totti
Secondo le ultime ricostruzioni, la conduttrice avrebbe scoperto che la terzogenita Isabel giocava il pomeriggio con due nuovi amichetti, «i figli di Noemi Bocchi». Così si sarebbe rivolta ad un professionista per vederci chiaro: restano però tanti condizionali
Non si ferma la tempesta di indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima presunta verità arriva dal settimanale Chi, secondo cui la conduttrice si sarebbe rivolta ad un investigatore privato per seguire l’ex capitano della Roma. Stando alla nuova ed esclusiva ricostruzione, «Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie a un dettaglio familiare». Che riguarderebbe la figlia Isabel.
La presentatrice, infatti, pare abbia saputo dall’investigatore privato, terzogenita aveva due nuovi amichetti con cui giocava il pomeriggio, «i figli di Noemi Bocchi». Così, per vederci chiaro, avrebbe contattato un detective privato,: si resta ovviamente nel regno dei condizionali, perché sul tema non ci sono né dichiarazioni dei diretti interessati né prove (pubbliche), ma l’affondo del magazine è deciso e dettagliato.
Sarebbe stato lo stesso Totti, infatti, a portare la figlia Isabel «con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda, per sviare ogni sospetto»: ma, appunto, la verità sarebbe venuta presto a galla, portando ovviamente alla rottura. Si mormora pure che l’ex calciatore fosse «circondato dalle tentazioni» e che ricevesse sui social «alcuni messaggi da ammiratrici che tradivano una certa familiarità».
Tante ipotesi, così com’era una supposizione quella avanzata ieri dal portale di gossip secondo cui Totti e Noemi avevano già cominciato una presunta convivenza. Versione immediatamente smentita dal Corriere della Sera, che ha spiegato che l’ex Pupone «sta trascorrendo la sua prima estate da single di ritorno nella sua mega-villa da 25 stanze, all'Eur, insieme al primogenito Cristian».
Si può pertanto parlare di risarcimento per danni alla reputazione a causa di un tradimento coniugale? SI!!!!!!!!!!
Diritti e doveri! Quando una coppia decide di sposarsi accetta che quanto sancito dall’articolo 143 del Codice civile. Tale articolo sancisce infatti diritti e doveri dei coniugi. Attraverso il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri tra i quali la fedeltà, l’assistenza morale e materiale reciproca, la coabitazione e la collaborazione nell’interesse della famiglia.
Risarcimento danni per infedeltà coniugale! Qualora il coniuge venga tradito può esigere il risarcimento danni dall’ex partner? SI! SI!
È possibile ottenere un congruo indennizzo per i danni patiti anche da parte dell’amante con il quale l’ex partner ha tradito? Si!
Sarà dovere di entrambi i coniugi, secondo le proprie disponibilità, sopperire ai bisogni della famiglia. Tra i doveri che conseguono al matrimonio vi è dunque il dovere alla fedeltà coniugale. Con il termine fedeltà coniugale ci si riferisce dunque a un vero e proprio obbligo che nasce dal matrimonio.
Risarcimento danni per infedeltà coniugale: la legge
A conferma dell’addebito si trovano le seguenti sentenze emesse dalla Corte di Cassazione negli ultimi vent’anni. Cass. 26/1991; Cass. 3511/1994; Cass. 5557/2008; Cass. 7156/1983.
Ma cosa si intende per separazione con addebito? Secondo la Giurisprudenza italiana, le cause di separazione dovute al tradimento prevedono l’addebito, come previsto dall’articolo 151 del Codice civile.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà tra coniugi rappresenta pertanto una violazione grave. Nella maggior parte dei casi, l’infedeltà coniugale rende intollerabile il proseguimento della relazione tra i due coniugi. Poiché l’amante non è responsabile del tradimento, ma solo il coniuge traditore, il coniuge tradito può agire chiedendo l’addebito. Ovvero, una dichiarazione del Giudice che attesti chi è il responsabile della separazione. Con l’addebito, il coniuge traditore perde due diritti fondamentali assunti con il matrimonio.
1- Da un lato perde il diritto al mantenimento.
2- Dall’altro perde il diritto alla successione ereditaria.
Risarcimento danni per infedeltà coniugale: violazione dei diritti
È possibile ottenere un congruo risarcimento danni qualora dall’infedeltà coniugale ne consegua una violazione a diritti stabiliti dalla Costituzione, come ad esempio la reputazione personale.
Pertanto, se il coniuge tradito e leso nella sua dignità, in pubblico o attraverso un comportamento che alimenta le dicerie nei suoi confronti, non può chiedere un risarcimento danni per infedeltà coniugale al proprio ex partner.
La richiesta di risarcimento danni per infedeltà coniugale può essere accettata solo quando la relazione extra coniugale non viene riferita dal coniuge traditore, ma il coniuge tradito lo scopre da terzi.
Si pensi, per esempio, se ciò avviene sul posto di lavoro o nel gruppo di amici.
Quando si ha diritto a un risarcimento danni?
Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:
-Si deve aver subito un danno.
-Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
-Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
-Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Un consiglio: per chi ha un sospetto di infedeltà del partner è opportuno rivolgersi ad un agenzia investigativa “autorizzata” per raccogliere delle prove inconfutabili per uso legale da produrre in giudizio per una causa di infedeltà coniugale!!!
Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile.
La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo.
Come si dimostra l'Infedeltà Coniugale?
Con un servizio investigativo di osservazione comportamentale, svolto da un’Agenzia Investigativa autorizzata, documentando l’attività svolta con filmati e/o foto con impressa data ed orario; al termine delle investigazioni verrà rilasciata una dettagliata relazione tecnica per un eventuale uso legale. Indagini bancarie per rintracciare la massa attiva ( verifica reale redditi) e rintraccio patrimonio e conti correnti occultati, compreso paradisi fiscali.
Con le nostre prove inconfutabili è possibile ottenere:
- l'addebito per colpa a carico del coniuge infedele
- eventuale assegno di mantenimento o riduzione
- assegnazione della casa coniugale
- eventuale affidamento dei figli minori (solo per casi gravi)
L'agenzia IDFOX autorizzata dalla Prefettura di Milano, sino dal 1991, è sinonimo, da sempre, di affidabilità, efficienza ed efficacia. Apprezzata dai clienti per i risultati ottenuti, si è sempre distinta anche per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale in tale ambito.
Per ciò che riguarda l’aspetto economico, è bene sapere che esistono delle tabelle prezzi autorizzate dalla Prefettura, alle quali l’agenzia investigativa deve attenersi e sul mandato investigativo dovrà essere riportato l’importo/tariffa oraria pattuita, più Iva e spese. Nulla vieta però all’investigatore privato e al cliente stesso, di accordarsi su un corrispettivo “a forfait” in base alla natura dell’indagine.
Non scegliere l’investigatore privato più economico nè quello che propone delle promozioni o sconti vari, e nemmeno quello contattato telefonicamente che vi richiede, per svolgere l’incarico, di inviare del denaro accreditandolo su Poste Pay; e nemmeno quelli mascherati dietro tariffe falsamente abbordabili, mascherati dietro a titoli inesistenti, mascherati dietro a finte lauree o attestati altisonanti.
Ricordatevi che non ci si può improvvisare investigatore privato e soprattutto, senza aver avuto precedentemente un incontro presso la sede dell’agenzia investigativa e senza aver firmato un regolare contratto investigativo. DIFFIDATE!
Come si sceglie il MIGLIORE “INVESTIGATORE PRIVATO”?
Quanti anni di esperienza investigativa possiede, da quanto tempo opera e con quali risultati?
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Questa è la storia dell’agenzia IDFOX, ed è il motivo per il quale i nostri clienti ci apprezzano per i risultati e per la riservatezza.
Infedeltà Coniugale: Comportamenti Sospetti
Le cose cambiano…. come l'incontro con un nuovo partner.
Ed è proprio questo cambiamento che dobbiamo osservare attentamente:
Spegne il cellulare rientrando a casa
Tiene sempre con se il cellulare, anche sotto la doccia
Passa molto tempo al computer e/o fecebook
Ha cambiato gusti in materia di abbigliamento intimo
Ha cambiato abitudini in generale
Ha cambiato abitudini alimentari e/o non mangia più a casa (quando arriva a casa ha spesso già mangiato, alludendo a colleghi o altro..)
E' molto dimagrita (donna)
E’ spesso molto teso, irascibile (uomo)
Cose da fare
1) Osservare con lucidità ed obiettività senza reagire in alcun modo
2) Osservare con calma ed attenzione
3) Rifletti, la spiegazione di ogni cosa è quasi sempre la più semplice
4) Chiedi una consulenza, il parere di un esperto può porre fine a dubbi impedendoti di arrovellarti nell'incertezza
5) Lascia il problema in mani esperte ed affidabili
Cose da non fare
1) Non bisogna provare a pedinarlo: è assolutamente inutile se non fatto da professionisti
2) Rendere il partner più sospettoso, rendendo più complicata l'esecuzione della vera attività investigativa di un professionista
3) Non porre troppe domande o informarsi su spostamenti ed impegni. La cosa è assolu